Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali
Art. 1 — Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali
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All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: "32° anno di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "34° anno di eta'";
- b)al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), e' inserito il seguente: "4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il 34° anno di eta' e abbia maturato almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza".
Testo in vigore dal 16 dicembre 2004 al 9 ottobre 2010
