Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali
Art. 12 — Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito
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Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla colonna "Esercito" sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)prima delle parole: "Tenente generale" sono inserite le seguenti: "Generale di corpo d'armata";
- b)prima delle parole: "Maggiore generale" sono inserite le seguenti: "Generale di divisione";
- c)prima delle parole: "Brigadier generale" sono inserite le seguenti: "Generale di brigata". Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "Maggior Generale" sono sostituite dalle seguenti: "Generale di divisione" e le parole: "Brigadier Generale" sono sostituite dalle seguenti: "Generale di brigata". All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: "Maggior generali" sono sostituite dalle seguenti: "Generali di divisione";
- b)al comma 3, le parole: "Tenenti Generali" e "tenenti generali", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Generali di corpo d'armata".
Testo in vigore dal 16 dicembre 2004 al 9 ottobre 2010
