Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2004 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

All'articolo 58, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2005," sono soppresse. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2007," sono soppresse. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a domanda, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224". All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facolta' di richiamare a domanda, previa disponibilita' degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni. 6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2. 6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali". All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri" sono sostituite dalle seguenti: ", fino all'anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale".

Testo in vigore dal 16 dicembre 2004 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2004-12-02;299~art6 · fonte su Normattiva