Art. 9 — Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298
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All'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando".
Testo in vigore dal 16 dicembre 2004 al 9 ottobre 2010
