Art. 1 (Approvazione)
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La tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente legge. Detta tabella dovra' essere munita del visto dei Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.
Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 28 maggio 2011
