Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari
Art. 2 (Approvazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1983 al 28 maggio 2011. Leggi il testo vigente →
Per il diritto d'urgenza previsto dall'articolo 77 dell'annessa tabella non si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 28 maggio 2011
