Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari
Art. 3 (Approvazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1983 al 28 maggio 2011. Leggi il testo vigente →
La tabella di cui all'articolo 1 sara' adeguata, ogni due anni, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.
Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 28 maggio 2011
