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La tabella di cui all'articolo 1 sara' adeguata, ogni due anni, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.

Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 28 maggio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;185~approvazione-art3 · fonte su Normattiva