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[1]Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione - Contratti di societa' - Proroga, modificazione o scioglimento di societa' con liquidazione - Associazione in partecipazione - Atti di divisione o liquidazione di comunione - Convenzione di matrimonio a carattere patrimoniale - Transazione - Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito - Cessione di credito - Fidejussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato: (7) (8) ad valorem....................... L. 5%

[2]--------------- (7) La tassa ad valorem del 5 per mille va calcolata: per la locazione, sul valore delle pigioni dovute per la intera durata della locazione; per i contratti di societa', sul valore delle cose conferite in societa', qualora si tratti di costituzione di societa';

[3]sull'attivo lordo, qualora si tratti di trasformazione di societa'; sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle societa' che si fondono, qualora si tratti di fusione; sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della societa' che viene incorporata, qualora la fusione avvenga mediante incorporazione; per l'associazione in partecipazione, sul valore dell'apporto; per la divisione, sull'importo lordo della massa da dividere o delle quote da separare; per la liquidazione della comunione dei beni, sul valore delle cose poste in comunione; per le transazioni, sul valore concordato dalle parti. (8) Quando l'atto contiene convenzioni distinte, la tassa del 5 per mille e' dovuta per ogni singola convenzione; se pero' trattasi di convenzioni che debbono considerarsi accessorie, la tassa e' dovuta sulla convenzione che importa la tassazione piu' elevata.

Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 28 maggio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;185~art10 · fonte su Normattiva