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[1]Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione - Contratti di societa' - Proroga, modificazione o scioglimento di societa' con liquidazione - Associazione in partecipazione - Atti di divisione o liquidazione di comunione - Convenzione di matrimonio a carattere patrimoniale - Transazione - Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito - Cessione di credito - Fidejussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato: (7) (8) ad valorem....................... L. 5%
[2]--------------- (7) La tassa ad valorem del 5 per mille va calcolata: per la locazione, sul valore delle pigioni dovute per la intera durata della locazione; per i contratti di societa', sul valore delle cose conferite in societa', qualora si tratti di costituzione di societa';
[3]sull'attivo lordo, qualora si tratti di trasformazione di societa'; sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle societa' che si fondono, qualora si tratti di fusione; sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della societa' che viene incorporata, qualora la fusione avvenga mediante incorporazione; per l'associazione in partecipazione, sul valore dell'apporto; per la divisione, sull'importo lordo della massa da dividere o delle quote da separare; per la liquidazione della comunione dei beni, sul valore delle cose poste in comunione; per le transazioni, sul valore concordato dalle parti. (8) Quando l'atto contiene convenzioni distinte, la tassa del 5 per mille e' dovuta per ogni singola convenzione; se pero' trattasi di convenzioni che debbono considerarsi accessorie, la tassa e' dovuta sulla convenzione che importa la tassazione piu' elevata.
Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 28 maggio 2011
