Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1987 al 28 maggio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Visto su passaporti ordinari o collettivi: (16)

  • a)soggiorno...................... L. 12.000
  • b)transito....................... L. 4.000 2

[2]--------------- (16) La tassa e' riscossa una sola volta nel periodo di un anno solare.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 2 maggio 1987

2

Il Decreto 2 maggio 1987 (in G.U. 02/10/1987, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono aumentati del 100% i diritti sui visti di transito e di soggiorno di cui all'art. 26 della sezione III della predetta tabella".

Testo in vigore dal 17 ottobre 1987 al 28 maggio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;185~art26 · fonte su Normattiva