Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1987 al 28 maggio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Visto su passaporti ordinari o collettivi: (16)
- a)soggiorno...................... L. 12.000
- b)transito....................... L. 4.000 2
[2]--------------- (16) La tassa e' riscossa una sola volta nel periodo di un anno solare.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 2 maggio 1987
2Il Decreto 2 maggio 1987 (in G.U. 02/10/1987, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono aumentati del 100% i diritti sui visti di transito e di soggiorno di cui all'art. 26 della sezione III della predetta tabella".
Testo in vigore dal 17 ottobre 1987 al 28 maggio 2011
