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[1]Deposito di relazione di perizia, di consulenza tecnica o di dichiarazione di interprete (19) ad valorem...................... L. 1% (20)
[2]--------------- (19) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio lire 10.000.
[3](20) La tassa ad valorem dell'1 per cento deve essere riscossa una sola volta per gli atti che si riferiscono alla medesima procedura.
Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 28 maggio 2011
