Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1987 al 28 maggio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorita' estere - per riscossione di rendite o di somme: (27)

[2]sino a lire 400.000.................. gratuito da lire 400.001 a lire 1.000.000............L. 4.000 da lire 1.000.001 a lire 1.500.000...........L. 8.000 oltre lire 1.500.001.................. L. 12.000

[3]2

[4]--------------- (27) Per le rendite, il diritto viene percepito in base all'ammontare annuo della rendita; per la riscossione di altre somme, in base all'ammontare delle medesime.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 2 maggio 1987

2

Il Decreto 2 maggio 1987 (in G.U. 02/10/1987, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Sono aumentati del 50% i diritti relativi agli atti di cui alla sezione VII, esclusi gli atti gratuiti".

Testo in vigore dal 17 ottobre 1987 al 28 maggio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;185~art60 · fonte su Normattiva