Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1987 al 28 maggio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Certificati, dichiarazioni, vidimazioni, pubblicazione per affissione, ed ogni altro atto non enunciato nei precedenti articoli della presente sezione: (30) (31) per ogni atto.................... L. 20.000 2
[2]--------------- (30) Attestato doganale. (31) Autenticazione di fotografia, temporanea importazione arma da fuoco, atto di rinuncia cittadinanza italiana, atto di riacquisto cittadinanza italiana, atto di adozione, attestato venatorio, passaporto mortuario, dichiarazione acquisto autovettura in Italia (EE = Escursionisti Esteri). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 2 maggio 1987
2Il Decreto 2 maggio 1987 (in G.U. 02/10/1987, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Sono aumentati del 50% i diritti relativi agli atti di cui alla sezione VII, esclusi gli atti gratuiti". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che "E' abrogata la nota 31 dell'art. 67, sezione VII, della tabella annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, nella parte in cui prevede il pagamento dei diritti per gli atti di riacquisto della cittadinanza italiana".
Testo in vigore dal 17 ottobre 1987 al 28 maggio 2011
