[1]La tabella delle merci e degli animali da ammettere all'importazione in esenzione doganale dal territorio extradoganale di Livigno annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, e successive, modifiche, e' sostituita dalla seguente nuova tabella:

[2]Tori.............................. n. 10 Vacche............................ n. 350 Giovenche e manze....................... n. 200 Torelli............................ n. 100 Vitelli............................ n. 500 Maiali............................. n. 10 Muli.............................. n. 5 Cavalli............................ n. 10 Asini.............................. n. 2 Pecore e capre......................... n. 50 Lana greggia......................... q.li 2 Pelli crude......................... q.li 15 Formaggio di latteria.................... q.li 600 Burro fresco........................ q.li 200 Cacciagione......................... q.li 10 Carne fresca........................ q.li 100 Carne secca.......................... q.li 3 Ossa e stracci........................ q.li 30 Rottami di ferro..................... q.li 2.000 Rottami di rame....................... q.li 10 Manufatti di legno...................... q.li 50 Erba "Livia" o Achillea Muscata............... q.li 50

Testo vigente dal 7 aprile 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-03-21;152~artunico · fonte del testo