A decorrere dal 1 gennaio 1959 e fino al 31 dicembre 1961 le merci di origine e provenienza dalla Libia elencate nella annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

Testo vigente dal 29 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-02-23;219~art1 · fonte del testo