Gli alcoli contenuti nei reflui delle lavorazioni industriali, destinati al recupero di calore attraverso un processo di distruzione per incenerimento dei reflui stessi, sono esonerati dal diritto erariale speciale di cui sono gravati. Resta salva la facolta' dell'amministrazione finanziaria di prescrivere l'aggiunta di sostanze denaturanti qualora risultasse necessario.

Testo vigente dal 24 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-21;362~art7 · fonte su Normattiva