La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, relativamente ai prodotti di cui alla voce 27.11 della vigente tariffa dei dazi doganali, s'intende riferita solo ai prodotti petroliferi soggetti ad imposta di fabbricazione e non anche al gas metano soggetto ad imposta erariale di consumo.
Testo vigente dal 24 luglio 1984
