Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione di depositi di olii minerali da collocarsi presso le apparecchiature di perforazione impiegate nella ricerca degli idrocarburi e delle forze endogene, provvede il prefetto della Provincia ove si effettuano le perforazioni ai sensi degli articoli 8 e ti del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e dell'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, sentito il parere dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. La concessione e' rilasciata per una durata non inferiore ad anni 5; durante il periodo di validita' della concessione il deposito a cui essa si riferisce puo' liberamente seguire nei suoi spostamenti l'impianto di perforazione al quale e' annesso; di ogni spostamento deve essere data immediata notizia al prefetto che ha rilasciato la concessione. Ad istanza della societa' interessata, e quando non vi ostino particolari motivi, il prefetto della Provincia ove si effettuano le perforazioni, ad avvenuta presentazione della domanda di concessione, sempre che i depositi risultino conformi alle vigenti norme di sicurezza e sentito il competente comando dei vigili del fuoco, rilascia permesso provvisorio per l'impianto dei depositi indicati nel comma primo del presente articolo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367. Il permesso provvisorio decade di diritto se non e' seguito dal provvedimento di concessione entro mesi sei dalla data del rilascio.

Testo vigente dal 4 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;189~art1 · fonte del testo