La concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati, ad esclusione dei gas liquefatti, di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, viene rilasciata dal prefetto della Provincia quando trattasi di depositi con capacita' non superiore a 3.000 metri cubi.

Testo vigente dal 22 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-07;460~art1 · fonte del testo