Il Ministero redige annualmente, tenendo conto dei concreti obiettivi della politica degli scambi con l'estero, un programma contenente, tra l'altro:

  • 1)le linee direttrici promozionali;
  • 2)la ripartizione delle varie iniziative per settori economici e per aree geografiche;
  • 3)le previsioni di massima di spesa per singolo settore e per singola area;
  • 4)i tempi prevedibili di attuazione. Il Ministero emana, ove lo ritenga opportuno, ulteriori direttive anche a modifica del programma promozionale.

Testo vigente dal 2 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-16;71~art2 · fonte su Normattiva