L'Istituto, nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalle norme vigenti, stabilisce le modalita' di attuazione delle singole iniziative, dando tempestiva comunicazione al Ministero delle deliberazioni adottate. Alla fine di ciascun anno l'Istituto trasmette al Ministero una relazione dettagliata sull'attivita' svolta, con particolare riferimento ai risultati conseguiti.

Testo vigente dal 2 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-16;71~art3 · fonte su Normattiva