A decorrere dall'anno finanziario 1976, i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per lo svolgimento di iniziative promozionali, non impegnati, o, comunque, non utilizzati nel corso dei singoli esercizi finanziari, sono utilizzabili negli esercizi successivi.

Testo vigente dal 2 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-16;71~art6 · fonte su Normattiva