Alla dotazione del capitolo di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, per l'anno finanziario; 1976, mediante riduzioni delle somme inscritte sui capitoli 1552, 1553, 1602, 1604, 1605 e 1608 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, sulla scorta delle proposte che, a tal fine, saranno formulate dal Ministro per il commercio con l'estero. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-16;71~art7 · fonte su Normattiva