Il primo comma dell'articolo 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituito dal seguente: "La norma di cui all'articolo 1, secondo comma, ha effetto dal 2 febbraio 1976". Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo e' aggiunto il seguente: "Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1 gennaio 1977".
Testo vigente dal 14 maggio 1975
