[1]Il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 1, al primo comma, le parole: "nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto" sono sostituite dalle altre: "nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine la domanda e' irrevocabile"; al secondo comma, dopo la parola: "carriera" e' inserita l'altra: ", grado"; il terzo comma e' sostituito dai seguenti: "Il collocamento a riposo avverra' per contingenti del 10 per cento il 1 luglio e il 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 luglio 1975. Detto collocamento per il personale contemplato dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, avverra' con decorrenza 1 ottobre di ciascun anno a partire dal 1975. Ogni contingente semestrale dovra' comprendere il collocamento a riposo, a titolo di precedenza, di mutilati ed invalidi di guerra nel limite massimo del 30 per cento. Gli esclusi verranno assegnati al contingente immediatamente successivo con precedenza su tutti gli altri richiedenti. Entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda i contingenti di cui ai precedenti commi saranno pubblicati nel bollettino ufficiale delle rispettive amministrazioni, che ne daranno notizia agli interessati. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio, coi benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di eta' o dei limiti massimi di anzianita' di servizio di cui all'articolo 2 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, o per dispensa dal servizio per motivi di salute, per decesso dell'impiegato ovvero in applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Per tutto il personale della scuola e' fatta salva in ogni caso la riliquidazione del trattamento di pensione e dell'indennita' di buonuscita o di previdenza spettante ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477. Tale disposizione si applica anche per il personale che cessera' dal servizio dopo il 25 giugno 1975"; l'ultimo comma e' soppresso. Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro e non oltre il termine previsto per l'ultimo contingente di cui al comma terzo del precedente articolo 1, hanno pendente procedura di riconoscimento delle qualifiche che danno titolo a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il termine per la presentazione della domanda prevista dall'articolo 1 del presente decreto e' rinviato a 30 giorni dopo l'avvenuta notifica del provvedimento formale di riconoscimento". L'articolo 2 e' soppresso. L'articolo 3 e' soppresso. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Le domande presentate tra il 30 giugno 1974 ed il giorno della pubblicazione del presente decreto, per produrre gli effetti previsti dal decreto stesso, dovranno essere confermate entro il termine di decadenza previsto dal primo comma dell'articolo 1. Il presente decreto non opera nei confronti delle domande presentate anteriormente al 1 luglio 1974 per i collocamenti a riposo aventi decorrenza anteriore alla stessa data. Sono fatti salvi i collocamenti a riposo relativi al personale contemplato nella legge 30 luglio 1973, n. 477, il quale abbia prodotto domanda entro il 30 giugno 1974 con effetto dal 1 ottobre dello stesso anno e per il quale sia stato gia' emesso il relativo provvedimento formale entro la predetta data del 30 giugno 1974. Sono altresi' fatte salve le cessazioni dal servizio con i benefici di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente, decreto dei dipendenti della regione Trentino-Alto Adige, che avendo presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 31 gennaio 1974 sono stati trattenuti d'ufficio in servizio ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 26 aprile 1972, n. 10, modificata con legge regionale 3 luglio 1974, n. 2". L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Il personale che sara' collocato a riposo ai sensi del presente decreto non puo' essere assunto in impiego o avere incarichi, eccezione fatta per la partecipazione ad organi collegiali ed a commissioni, alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di societa' a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione. Le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti anteriormente all'8 luglio 1974 al personale collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, cesseranno di avere efficacia nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La predetta disposizione non si applica nei confronti di coloro che, dopo essere stati assunti o aver ricevuto incarichi anteriormente alla data dell'8 luglio 1974, entro il predetto termine di sei mesi dichiarino di rinunciare al trattamento di quiescenza ottenuto per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336". All'articolo 7 sono soppresse le parole: "ha effetto dal 1 luglio 1974".

Testo vigente dal 20 agosto 1974

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1982

    Questione infondata
    16 dicembre 1982

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 ("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), convertito con modificazioni in legge 14 agosto 1974, n. 355 - nella parte in cui prevede per gli ex combattenti co…

    Art. 3 cost. · Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 189/1982

    Questione infondata
    17 novembre 1982

    Questione già dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 13 e 4 Cost., risultando assorbita dalla censura già prospettata in relazione a tale ultimo parametro, quella ora proposta in ordine all'art. 35 Cost.. - S. n. 194/1974.

    Art. 4 cost. · Art. 13 cost. · Art. 35 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 194/1976

    Questione infondata
    28 luglio 1976

    Il divieto imposto dall'art. 6 d.l. 8 luglio 1974, n. 261, al personale collocato a riposo con i benefici combattentistici di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato e gli enti pubblici in genere, e la conseguente disposta cessazione degli incarichi stessi comunque attribuiti prima della pubblicazione del citato decreto n. 261, salvo rinuncia al trattamento preferenziale di quiescenza, non comporta violazione dell'art. 4 Cost.. Il diritto al lavoro, garantito dalla detta norma costituzionale si traduce non in una pretesa giuridica del singolo ad ottenere un posto di lavoro, bensì nella generica possibilità di avere accesso, concorrendone i requisiti, ai posti di lavoro disponibili, e nell'obbligo genericamente imposto al legislatore di realizzare un coordinamento che renda effettivo questo diritto, attraverso l'adozione di concrete e idonee misure per l'assicurazione dell'occupazione e la creazione di posti di lavoro. Rimane pertanto al legislatore la facoltà di regolare l'esercizio della libertà di scelta dell'attività lavorativa mediante l'adozione di cautele che valgano a tutelare altri interessi, anche se ciò si traduca nella limitazione, per alcune categorie di soggetti, della possibilità di accedere a determinati posti di lavoro. E nella specie le censurate limitazioni rispondono ad evidenti esigenze di equità e moderazione, tendendo ad evitare che il personale già beneficiario di un trattamento di quiescenza di particolare favore, si avvantaggiasse ulteriormente a carico della pubblica finanza, in contrasto con le finalità dei benefici stessi, ispirati al presupposto della cessazione del rapporto di pubblico impiego. Ne' la retroattività della norma vale a modificare tali conclusioni, giacché, salvo per la materia penale, l'irretroattività della legge è rimessa alla prudente valutazione del legislatore, sempreché la retroattività non comporti violazione di altri precetti costituzionali, mentre, nella specie, ricorrono evidenti motivi di opportunità per l'attribuzione alla legge di efficacia retroattiva.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 53 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-08-14;355~art1 · fonte su Normattiva