Il limite di eta' stabilito nell'ultimo comma, lettera b), dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, relativo alla militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176, e' ridotto a trentanove anni.

Testo vigente dal 4 marzo 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-01-27;73~art1 · fonte del testo