Per i concorsi che saranno banditi dopo la pubblicazione della presente legge, i limiti di eta' sono prolungati per coloro che non abbiano potuto partecipare a precedenti concorsi perche' privi della iscrizione ai partito fascista e per gli interini in servizio continuativo da piu' di quattro anni. Sono esentati dal limite massimo di eta' i combattenti della seconda guerra mondiale di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e sono prolungati di dieci anni i limiti di eta' per tutti gli altri concorrenti, salvo comunque i casi di quei sanitari che avessero raggiunto i limiti di eta' prima dell'ultima guerra.

Testo vigente dal 16 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-01;55~art4 · fonte del testo