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Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione, il limite di lire 2.500, fissato nel terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, ed elevato a lire 50.000 con la legge 21 agosto 1949, n. 609, e' ulteriormente elevato a lire 500.000.

Testo in vigore dal 20 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1966-08-06;632~artunico · fonte del testo