All'art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966, e' aggiunto il seguente comma: "Ai soli effetti giuridici la promozione di tutti i concorrenti di cui sia accertata la idoneita', e che abbiano i requisiti prescritti dall'articolo precedente, avra' la decorrenza 1 gennaio 1951".
Testo vigente dal 25 gennaio 1955
