All'art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966, e' aggiunto il seguente comma: "Ai soli effetti giuridici la promozione di tutti i concorrenti di cui sia accertata la idoneita', e che abbiano i requisiti prescritti dall'articolo precedente, avra' la decorrenza 1 gennaio 1951".

Testo vigente dal 25 gennaio 1955

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urn:nir:stato:legge:1954-12-20;1272~artunico · fonte del testo