A favore dei ferrovieri ex combattenti della guerra 1910-45 ed assimilati che abbiano conseguito con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1954 una promozione di qualifica senza aver beneficiato o beneficiando solo in parte dell'aumento di anzianita' previsto dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e che, anteriormente al 27 maggio 1958, abbiano conseguito una seconda promozione, la retrodatazione di avanzamento di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471, operera', ai soli effetti giuridici, sulla seconda promozione.

Testo vigente dal 19 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-02;37~art3 · fonte del testo