Il Governo del Re e' autorizzato ad avvalersi, per le norme di cui alla presente legge, del disposto dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1406, sia per quanto si attiene alla formazione del testo unico delle disposizioni relative alla unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, sia per quanto si riferisce alle modifiche da apportare, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, al regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, approvato, con il decreto 17 giugno 1909, n. 454.

Testo vigente dal 12 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-06-14;617~art2 · fonte del testo