[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
[2]1° a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle contenute nella legge 24 dicembre 1908, n. 783, e nel decreto-legge Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, coordinando fra loro le medesime disposizioni;
[3]2° ad apportare, con le norme dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le variazioni che si renderanno necessarie per porre in armonia con la presente legge le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 454.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 2 ottobre 1940-XVIII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI - DI REVEL
[8]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo vigente dal 19 ottobre 1940
