All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) alla concessione di indennita' di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attivita' di servizio l'indennita' e' corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:

  • 1)alla vedova, purche' non sia intervenuta sentenza definitiva di separazione pronunciata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi. Qualora oltre alla vedova vi siano figli da precedente matrimonio del militare e' attribuita a questi ultimi una quota dell'indennita' pari ad un terzo o alla meta', a seconda che esistano o non esistano figli nati dal secondo matrimonio;
  • 2)ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in parti uguali;
  • 3)ai genitori;
  • 4)ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti, in parti uguali. In mancanza di superstiti aventi diritto, l'indennita' di buonuscita e' devoluta all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza".

Testo vigente dal 26 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-06;942~artunico · fonte del testo