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L'articolo 28 della legge 22 novembre 1954, n. 1138, e' sostituito dal seguente: "Per la scritturazione di originali, di copie, di estratti e di certificati e' dovuto il diritto di lire 100 per ogni facciata. Nei casi di urgenza, il diritto di scritturazione e' aumentato della meta'. Per gli atti di protesto il diritto di scritturazione e' di lire 30 per ciascun atto".

Testo in vigore dal 3 luglio 1967 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1967-06-26;477~artunico · fonte del testo