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Il comma terzo dell'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 10 dicembre 1947, n. 1482, e' modificato come appresso: "La relativa spesa non potra' eccedere la misura dello 0,50 per cento di quella autorizzata in ciascun esercizio finanziario del periodo suddetto per l'esecuzione di opere di bonifica".
Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 22 dicembre 2008
