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I mutui della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro con contributo erariale nell'ammortamento sono somministrabili con le ritenute, le garanzie e nei limiti previsti dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato. E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con questa incompatibile.

Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1964-05-10;401~artunico · fonte del testo