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Gli articoli 15, lettera d), e 19, lettera b), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, sono modificati come segue: Art. 15, lettera d): "del direttore del servizio amministrativo e dell'ispettore generale amministrativo". Art. 19, lettera b): "del direttore del servizio amministrativo che lo presiede in caso di assenza o di impedimento del direttore generale e dell'ispettore generale amministrativo".
Testo in vigore dal 4 luglio 1955 al 22 marzo 1961
