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L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, e' sostituito dal seguente: "Le funzioni di economo-cassiere e vice economo-cassiere sono conferite, con decreto del Ministro, a funzionari di gruppo B di grado non inferiore, rispettivamente al 9° e al 10°, da scegliersi in base a parere del Consiglio di amministrazione tra gli appartenenti ai ruoli amministrativo, tecnico e contabile dell'A.N.A.S.".

Testo in vigore dal 4 luglio 1955 al 22 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1955-06-19;532~art2 · fonte del testo