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Il terzo comma dell'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e' sostituito, con effetto dal 1 luglio 1948, dal seguente: "I benefici di cui al primo comma sono estesi altresi' agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e contratti posti in essere dall'ente concessionario, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili. I corrispettivi degli appalti e dei subappalti occorrenti per le ricostruzioni e riparazioni contemplate dal citato decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata".
Testo in vigore dal 5 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
