Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1955 al 22 dicembre 2008. 62 parole tolte.
tolto: Con effetto dal 1 gennaio 1955, il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, sono sostituiti dal seguente: "Le opere per le quali siano state o vengano concesse le provvidenze di cui ai provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1952, n. 677, devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1955".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-08-04;698~artunico · fonte del testo