Secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, e' modificato come segue: "Di tale somma una quota di quattro miliardi e' riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, gia' operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attivita' nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e all'art. 5, lettera a), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona".

Testo vigente dal 12 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1317~artunico · fonte del testo