[1]Gli istituti e le aziende di credito previsti dall'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, operanti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere finanziamenti a medio termine per l'impianto di nuove aziende artigiane e per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle gia' esistenti, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto dette operazioni siano assistite da provvidenze creditizie della Regione stessa o da enti da essa dipendenti. Alle operazioni di cui al presente articolo, nonche' a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono estesi i privilegi di cui all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge.

[2]La presente legge, munita del sigillo "dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 23 gennaio 1970

[4]SARAGAT

[5]RUMOR - MAGRI' - COLOMBO

[6]Visto, il Guardasigilli: GAVA

Testo vigente dal 10 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-01-23;8~art7 · fonte su Normattiva