L'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e' sostituito dal seguente: "L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se, successivamente, venga a mancare il requisito di contribuzione di cui al precedente articolo. Tale diritto non sussiste per le prestazioni in favore delle persone di famiglia dell'assicurato".

Testo vigente dal 8 agosto 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-30;606~art1 · fonte del testo