L'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e' sostituito dal seguente: "L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se, successivamente, venga a mancare il requisito di contribuzione di cui al precedente articolo. Tale diritto non sussiste per le prestazioni in favore delle persone di famiglia dell'assicurato".
Testo vigente dal 8 agosto 1951
