Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile

Art. 4 — Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità

Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidita' e alla pensione di inabilita' di cui ai precedenti articoli 1 e 2, e' richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2), di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 9, n. 2), sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo e' conseguito allorche' risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione e' conseguito allorche' risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Al pensionato di inabilita' che, in seguito a recupero delle capacita' lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, e' attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.

Testo vigente dal 16 giugno 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 644/1988

    Questione infondata
    10 giugno 1988

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 38 Cost., con ordinanza emessa il 9 luglio 1987 dal Pretore di Pisa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988. Il Presidente: SAJA…

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;222~art4 · fonte su Normattiva