L'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, e' sostituito dal seguente: "Nei licei classici e' istituita una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi. "Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario, nella stessa materia fino a sedici ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale".

Testo vigente dal 6 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-20;613~artunico · fonte del testo