L'assegno personale del Presidente della Repubblica determinato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, e' elevato alla somma annua di lire trenta milioni, da corrispondersi in dodici mensilita'.
Testo vigente dal 15 giugno 1965
L'assegno personale del Presidente della Repubblica determinato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, e' elevato alla somma annua di lire trenta milioni, da corrispondersi in dodici mensilita'.
Testo vigente dal 15 giugno 1965
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-06-10;616~art1 · fonte su Normattiva