A decorrere dal 1 luglio 1985, l'assegno personale del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, gia' determinato in annue lire 30 milioni dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1965, n. 616, e' stabilito in annue lire 200 milioni da corrispondersi in dodici mensilita'.

Testo vigente dal 29 luglio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-23;372~art1 · fonte su Normattiva