A decorrere dal 1 luglio 1985, l'assegno personale del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, gia' determinato in annue lire 30 milioni dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1965, n. 616, e' stabilito in annue lire 200 milioni da corrispondersi in dodici mensilita'.
Testo vigente dal 29 luglio 1985
