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L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, e' limitato, fra i materiali indicati nel suddetto decreto-legge, a quelli di particolare interesse per l'economia nazionale determinati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio. Il decreto predetto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 18 maggio 1954 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1954-04-26;190~artunico · fonte del testo