In deroga alle disposizioni di cui all'art. 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, i Provveditori alle opere pubbliche per i lavori che rientrano nei limiti di competenza di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono autorizzati a stipulare le convenzioni con i tecnici privati incaricati della compilazione dei progetti, della direzione ed assistenza ai lavori ed a corrispondere i compensi relativi. I fondi all'uopo occorrenti saranno iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 27 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-02;1450~art1 · fonte del testo