Il Ministro per i lavori pubblici ed i Provveditori alle opere pubbliche, nei limiti della rispettiva competenza, sono autorizzati a continuare ad applicare, fino al 30 giugno 1950, le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.

Testo vigente dal 16 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;502~art1 · fonte del testo