Il quinto comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e' sostituito dal seguente: "Per il personale nominato in attuazione del presente articolo si osservano le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonche' quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi".

Testo vigente dal 24 gennaio 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-01-05;2~artunico · fonte del testo